Sez. 6, Sentenza n. 10773 del 09/02/2004 Ud. (dep. 09/03/2004) Rv. 227991 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE | Atto arbitrario del pubblico ufficiale - Nozione - Necessità che il pubblico ufficiale ecceda deliberatamente i limiti delle proprie attribuzioni - Esclusione - Oggettiva illegittimità dell'atto - Sufficienza.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE
L'esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale, di cui all'art. 4 del D.Lgt. 14 settembre 1944 n. 288, è integrata ogni qual volta la condotta dello stesso pubblico ufficiale, per lo sviamento dell'esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le modalità di attuazione, risulta oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che l'agente si rappresenti l'illiceità del proprio fare ed agisca con la volontà di commettere un arbitrio in danno del privato. (Fattispecie nella quale ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria avevano proceduto, incontrando l'attiva resistenza di più persone, al fine di perquisire un locale attribuito alla disponibilità di un parlamentare, senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 68 Cost. ma su specifica disposizione dell'Autorità giudiziaria, dalla quale funzionalmente dipendevano). (Vedi C. cost. 20 aprile 1998 n. 140).
Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)