Sez. L, Sentenza n. 2366 del 18/05/1989 (Rv. 462787 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - CODICE DISCIPLINARE - PUBBLICITÀ - MANCANZA - CONOSCENZA ALIUNDE - IRRILEVANZA - AFFISSIONE SUCCESSIVA ALLA CONSUMAZIONE DELLO ILLECITO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - CODICE DISCIPLINARE - PUBBLICITÀ - MANCANZA - CONOSCENZA ALIUNDE - IRRILEVANZA - AFFISSIONE SUCCESSIVA ALLA CONSUMAZIONE DELLO ILLECITO - IRRILEVANZA.*
Con riguardo al licenziamento disciplinare del lavoratore dipendente e alle garanzie previste dall'art. 7 statuto lavoratori, non è suscettibile di equipollenti la pubblicità del cosiddetto codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, quale prescritta dal primo comma dell'art. 7 cit., ed altresì è necessario che la affissione medesima sia in atto al momento della condotta del lavoratore, che integri la Mancanza disciplinare. Consegue che l'eventuale omissione dell'affissione non può essere surrogata né dalla asserita conoscenza del codice disciplinare, che il lavoratore abbia acquisito "aliunde", né dalla affissione successiva alla consumazione dell'illecito. (Conf 1208/88, mass n 457417; (Conf 474/87, mass n 450207; (Conf 4245/87, mass n 441739; (contra 1249/85, mass n 439353).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)