Sez. L, Sentenza n. 3836 del 12/06/1981 (Rv. 414479 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - RIPETUTA STIPULAZIONE DI INNUMEREVOLI CONTRATTI A TERMINE SEMPRE RINNOVATI - APPOSIZIONE DEL TERMINE ALLE SINGOLE ASSUNZIONI - CONFIGURABILITA COME MANIFESTAZIONE UNILATERALE DI RECESSO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DAL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO RISULTANTE DALLE VARIE ASSUNZIONI TEMPORANEE - ESCLUSIONE - LIMITI, RELATIVAMENTE AL CONTRATTO ACCERTATO EX POST COME L'ULTIMO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - RIPETUTA STIPULAZIONE DI INNUMEREVOLI CONTRATTI A TERMINE SEMPRE RINNOVATI - APPOSIZIONE DEL TERMINE ALLE SINGOLE ASSUNZIONI - CONFIGURABILITA COME MANIFESTAZIONE UNILATERALE DI RECESSO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DAL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO RISULTANTE DALLE VARIE ASSUNZIONI TEMPORANEE - ESCLUSIONE - LIMITI, RELATIVAMENTE AL CONTRATTO ACCERTATO EX POST COME L'ULTIMO.*
Nel caso della ripetuta stipulazione di innumerevoli contratti a termine, sempre rinnovati nell'arco di un considerevole periodo di tempo (nella specie, circa un trentennio), l'apposizione del termine alle singole assunzioni non puo valere, indipendentemente dallo intervallo tra i successivi rapporti, come manifestazione unilaterale di recesso, da parte del datore di lavoro, dal contratto a tempo indeterminato, cui danno luogo le varie assunzioni temporanee, e, quindi, come licenziamento che debba essere impugnato nel termine di cui all'art 6 della legge 15 luglio 1966 n 604, non potendo ad essa ricollegarsi l'obiettivo significato di una volonta del datore di lavoro di porre definitivamente termine a quello che, al di la dell'apparenza formale, e, non soltanto per legge ma anche secondo la convinzione delle stesse parti, un rapporto sostanzialmente unico. Cio vale anche per quello che, ex post, risultera essere stato l'ultimo contratto, salvo che al momento della sua stipulazione risulti gia diversamente esternata la volonta del datore di lavoro di porre veramente fine al rapporto. (V 3916/80, mass n 407805; (V 3362/79, mass n 399765; (V 2120/79, mass n 398483; (V 1017/79, mass n 397213; (V 1365/76, mass n 380065).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)