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Sez. L, Sentenza n. 1365 del 16/04/1976 (Rv. 380065 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - TERMINE CONTRATTUALE - FUNZIONE - COMUNICAZIONE SCRITTA DEL LICENZIAMENTO NEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - TERMINE EX ART 6 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - DECORRENZA DAL TERMINE CONTRATTUALE O DELLA COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO.*
Stato
decisa il 1976-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380065-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - TERMINE CONTRATTUALE - FUNZIONE - COMUNICAZIONE SCRITTA DEL LICENZIAMENTO NEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - TERMINE EX ART 6 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - DECORRENZA DAL TERMINE CONTRATTUALE O DELLA COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO.*

Nel rapporto di lavoro a tempo determinato il termine costituisce un elemento essenziale che inerisce alla struttura stessa del contratto come un dato obbiettivo predeterminato che esplica i suoi effetti vincolanti nei riguardi di entrambe le parti contraenti tenute ad osservarlo. La fissazione di un termine finale, pertanto, assolve preventivamente, nel rapporto a tempo determinato, quella stessa funzione che l'art 2 della legge n 604 del 1966 assegna alla comunicazione scritta del licenziamento, quella, cioe, di manifestare la volonta del datore di lavoro di recedere dal rapporto, ed e quindi alla scadenza del termine inizialmente prestabilito o successivamente prorogato, ovvero, nel rapporto a tempo indeterminato, dalla comunicazione scritta del licenziamento (o, eventualmente, dalla precisazione dei motivi) che decorre, ai sensi dell'art 6 della legge predetta, il termine per l'impugnazione del licenziamento.*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)