Sez. 3, Sentenza n. 13346 del 19/07/2004 (Rv. 575641 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE | Art. 68 Cost. - Prerogativa dell'insindacabilità - Funzioni parlamentari - Nozione - Dichiarazioni lesive dell'onore e della reputazione di terzi contenute in un'intervista alla stampa - Applicabilità - Fattispecie anteriore alla legge 20 giugno 2003, n. 140.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE
Le funzioni di membro del Parlamento, nel cui ambito esclusivo è operante la prerogativa dell'insindacabilità sancita dall'art. 68, Cost., non si esauriscono nel compimento degli atti tipici del mandato parlamentare, ma ricomprendono anche l'attività extraparlamentare, purché tale ultima attività si configuri come strettamente connessa all'espletamento delle funzioni tipiche e delle finalità proprie del mandato parlamentare. Pertanto, non può ritenersi estranea alle funzioni del parlamentare la manifestazione delle proprie opinioni, resa in un'intervista, su di un tema di rilevanza politica, posto dalla stampa all'attenzione dell'opinione pubblica, qual è l'inquinamento del voto in occasione delle elezioni per il Parlamento, determinata dai rapporti tra esponenti politici e mafia (Fattispecie anteriore alla legge n. 140 del 2003).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)