Sez. L, Sentenza n. 3718 del 17/06/1982 (Rv. 421680 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE PER I DIPENDENTI SENZA DIRITTO A PENSIONE - RIFERIMENTO ALLO STIPENDIO O PAGA ULTIMI RAGGIUNTI - SENTENZA N. 124 DEL 1975 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CRITERI FISSATI PER L'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ EX ARTT. 2120 E 2121 COD. CIV. - INDENNITÀ DI BUONUSCITA PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER IL PERSONALE CON DIRITTO A PENSIONE - APPLICABILITÀ - COMPUTO DI OGNI ELEMENTO DI NATURA RETRIBUTIVA - NECESSITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE PER I DIPENDENTI SENZA DIRITTO A PENSIONE - RIFERIMENTO ALLO STIPENDIO O PAGA ULTIMI RAGGIUNTI - SENTENZA N. 124 DEL 1975 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CRITERI FISSATI PER L'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ EX ARTT. 2120 E 2121 COD. CIV. - INDENNITÀ DI BUONUSCITA PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER IL PERSONALE CON DIRITTO A PENSIONE - APPLICABILITÀ - COMPUTO DI OGNI ELEMENTO DI NATURA RETRIBUTIVA - NECESSITÀ.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 28 maggio 1975 (secondo la quale, in tema d'indennità di buonuscita dei dipendenti delle aziende autoferrotranviarie senza diritto a pensione, l'espressione "stipendio o paga ultimi raggiunti", di cui all'art. 26, quinto comma, dell'allegato a al R.d. 8 gennaio 1931, n. 148, va interpretata secondo gli stessi criteri fissati per l'indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ., e quindi comprendendovi ogni elemento di natura retributiva, come le mensilità aggiuntive), analoghi principi debbono ritenersi operanti con riguardo all'indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva (art. 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948) in favore del personale con diritto a pensione, essendo l'autonomia collettiva legittimamente esercitata sul punto solo in quanto rispetti il citato criterio inderogabile della onnicomprensività dell'ultima retribuzione quale base per il computo dell'indennità stessa. (Conf 3050/81, mass n 413610; (Conf 3676/76, mass n 382399).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 14, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)