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Sez. L, Ordinanza n. 822 del 21/10/1994 (Rv. 488182 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE | Provvedimento anteriore alla causa di merito o emesso in pendenza della causa di merito - Reclamo - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488182-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE

L'ordinanza emessa in sede di procedimento cautelare, sia prima dell'inizio del giudizio di merito, sia nella pendenza di esso, con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza, o rigetta il ricorso per motivi di rito o di merito, o lo accoglie in tutto o in parte, non è soggetta all'impugnazione per regolamento di competenza - esperibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che, anche se non abbiano forma di sentenza, abbiano effetti sostanziali di carattere definitivo, non siano revocabili e si avvicinino al concetto sostanziale di cosa giudicata -, essendo la stessa passibile unicamente di reclamo ai sensi dell'art. 669 "terdecies" cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 74 della legge 26 novembre 1990 n. 353, il quale, ai sensi dell'art. 50 della legge 21 novembre 1991 n. 374, è entrato in vigore il 1 gennaio 1993, non essendo stato ricompreso nella previsione di cui all'art. 2, comma quinto, della legge 4 dicembre 1992 n. 477 e successive modificazioni). Il provvedimento cautelare, infatti, che assolve unicamente la funzione di dare immediata attuazione alla tutela giurisdizionale mediante l'eliminazione del pregiudizio che possa derivare dalla durata del processo a cognizione piena, è caratterizzato, oltre che dalla strumentalità, dalla provvisorietà, atteso che non è idoneo a regolare il rapporto in via definitiva e che è destinato a rimanere assorbito o superato da altri provvedimenti che possono essere successivamente emessi nel corso del giudizio (anche nel medesimo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 74, Legge 21/11/1991 num. 374 art. 50 CORTE COST., Legge 04/12/1992 num. 477 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)