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Sez. 2, Sentenza n. 1985 del 22/02/1995 (Rv. 490619 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Procedimenti cautelari - Ordinanza dichiarativa dell' incompetenza per valore del giudice adito - Equiparabilità ad una sentenza sul merito - Esclusione - Impugnazione per regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490619-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE

L'ordinanza emessa in sede di procedimento cautelare (nella specie, instaurato a seguito di domanda di provvedimento ex art. 700 cod.proc.civ. volto ad ottenere, prima dell'inizio del giudizio di merito, l'autorizzazione ad eseguire lavori di ricostruzione di un solaio comune), con la quale il giudice dichiari la propria incompetenza per valore, non preclude la riproposizione della domanda - riproposizione che non è soggetta ad alcuna condizione (art. 669 "septies", primo comma, prima parte, cod.proc.civ.) - e non è equiparabile ad una "sentenza" pronunziante solo sul merito (art. 42 cod.proc.civ.), con la conseguenza che, avverso detta ordinanza, non è esperibile l'impugnazione per regolamento di competenza ed il relativo ricorso, se proposto, va dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)