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Sez. 1, Sentenza n. 1971 del 17/12/2004 Cc. (dep. 24/01/2005) Rv. 230965 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - revoca della sentenza per abolizione del reato | Sospensione della pena - Concedibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230965-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - revoca della sentenza per abolizione del reato

La sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell'esecuzione non soltanto nelle ipotesi di riconoscimento del concorso formale o della continuazione ai sensi dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen., ma anche nel caso di revoca di una o più sentenze di condanna, in quanto i fatti giudicati non sono più preveduti come reato, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen. e 673 cod. proc. pen., qualora, a seguito della stessa revoca e della conseguente eliminazione della pena relativa, risulti rispettato il complessivo limite di pena previsto dall'art. 163 cod. pen. e ciò sia per l'identità di " ratio" tra la situazione in esame e quella dell'art. 671 del codice di rito, sia perchè l'applicazione del beneficio in sede esecutiva rientra tra i possibili " provvedimenti conseguenti" alla revoca di sentenza di condanna per " abolitio criminis". V. Corte costituzionale 26 maggio 2005, n. 211.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)