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Sez. 2, Sentenza n. 11626 del 26/10/1992 (Rv. 479147 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Cause scindibili ed inscindibili - Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili | Notificazione dell'atto integrativo a norma dell'art. 150 cod. proc. civ. - Inosservanza del termine perentorio ex art. 331 cod. proc. civ. per causa di forza maggiore - Rilevanza - Onere probatorio.
Stato
decisa il 1992-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479147-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Cause scindibili ed inscindibili - Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili

L'improrogabilità del termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., per l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione in cause inscindibili, non esclude, con riguardo alla notificazione dell'atto integrativo a norma dell'art. 150 cod. proc. civ., che possa riconoscersi rilevanza ad una situazione di forza maggiore certa ed obiettiva, che abbia impedito alla parte l'osservanza del termine stesso, atteso che la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione prevista dalla legge per la sua inosservanza, essendo rivolta a colpire comportamenti processuali volontari e colpevoli per incuria o per negligenza, imputabili al soggetto avente il detto onere, non può tradursi in danno della parte che non sia stata in grado di rispettare il termine fissato dal giudice per fatti ad essa non imputabili né per dolo né per colpa, sempreché la parte interessata fornisca la prova della ricorrenza delle situazioni che le abbiano impedito di portare a termine le formalità della notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 150, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)