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Sez. 2, Sentenza n. 8952 del 05/07/2000 (Rv. 538224 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Ordine d'integrazione del contraddittorio - Incompleta notificazione dell'atto integrativo - Inammissibilità del ricorso - Limiti - Inosservanza del termine perentorio ex art. 331 cod.proc. civ. per fatto non imputabile alla parte - Rilevanza.
Stato
decisa il 2000-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538224-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

In tema di litisconsorzio necessario, l'inottemperanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio nel termine perentorio concretamente fissato è sanzionata dall'art. 331, cpv., cod.proc.civ. con l'inammissibilità dell'impugnazione. L'improrogabilità del termine perentorio (art. 153 cod.proc.civ.)fissato dal giudice non esclude, nel caso di incompleta notificazione dell'atto integrativo del contraddittorio (nella specie a due dei tre coeredi delle parti necessarie pretermesse nel giudizio di legittimità), che possa riconoscersi rilevanza ad una situazione obiettiva che abbia impedito alla parte l'osservanza di quel termine. L'inammissibilità dell'impugnazione, prevista dal primo capoverso dell'art. 331 cod. proc. civ., è diretta a sanzionare infatti comportamenti volontari e colpevoli, imputabili alla parte che sia stata incurante e negligente. Ne discende che non può tradursi in un pregiudizio della parte, che non sia stata in grado di osservare quel termine fissato dal giudice dell'impugnazione, un fatto ad essa non imputabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)