Sez. 3, Sentenza n. 11072 del 15/07/2003 (Rv. 565103 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Ordine di integrazione del contraddittorio - Termine - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Limiti - Fatti non imputabili alla parte né per dolo, né per colpa - Rilevanza - Prova - Onere a carico della parte stessa.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
La sanzione di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 331 cod. proc. civ. per l'ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice può escludersi solo se la parte interessata non sia stata in grado di rispettare il termine a causa di fatti ad essa non imputabili né per dolo, né per colpa, dei quali fornisca la prova.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)