Sez. 1, Sentenza n. 3079 del 21/04/1988 (Rv. 458594 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONI - IRROGAZIONI DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - INTERVENTO DI TERZO, AUTONOMO O "AD ADIUVANDUM" - INAMMISSIBILITÀ.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONI - IRROGAZIONI DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - INTERVENTO DI TERZO, AUTONOMO O "AD ADIUVANDUM" - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, deve escludersi l'ammissibilità di un intervento di terzo, sia autonomo, sia "ad adiuvandum", in considerazione delle peculiarità del relativo procedimento, strutturato in unico grado e circoscritto al controllo della legittimità di una pretesa punitiva dell'amministrazione nei confronti del privato. (Conf 4384/87, mass n 453121).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)