Sez. L, Sentenza n. 5914 del 12/06/1998 (Rv. 516449 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Malattie professionali - Diritto alla rendita - Prescrizione - Decorrenza - Momento effettivo di manifestazione della malattia - Rilevanza - Consapevolezza da parte dell'assicurato del grado indennizzabile e dell'eziologia professionale - Prova - Per presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie relativa alla valorizzazione della gravità della ipoacusia accertata dalla consulenza tecnica.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
In materia di prescrizione triennale del diritto alla rendita per malattia professionale - che decorre dal momento effettivo della manifestazione della malattia, a norma dell'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, a seguito della dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma secondo, nella parte in cui considera la manifestazione della malattia verificatasi nel giorno di presentazione della denuncia con il relativo certificato medico (Corte cost. n. 206 del 1988) - alla prova della consapevolezza da parte dell'assicurato del grado indennizzabile della malattia e dell'origine lavorativa della stessa (consapevolezza necessaria ai fini del decorso della prescrizione) può pervenirsi anche a mezzo di presunzioni. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., ha ritenuto il diritto prescritto sulla base del rilievo che al momento della presentazione della domanda amministrativa - corredata di certificato medico attestante in termini generici l'esistenza di un'ipoacusia - l'assicurato già soffriva da oltre tre anni di una ipoacusia in misura molto superiore al minimo indennizzabile, come accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)