Sez. 2, Sentenza n. 5482 del 17/04/2002 (Rv. 553765 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento davanti al giudice di pace - Invito formale a produrre documenti e a richiedere mezzi di prova - Necessità - Esclusione - Udienza di conclusioni - Produzione documenti - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
Nel procedimento davanti al giudice di pace, qualora le parti, mediante ripetuti rinvii da loro richiesti "per deliberare", siano state poste in grado di allegare i fatti e svolgere le proprie difese, deve escludersi che sussista violazione dell'art. 320 cod. proc. civ., ancorché sia mancato un invito formale a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere. Pertanto ove il giudice, su richiesta congiunta delle parti, ritenendo la causa matura per la decisione, abbia fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, risulta tardiva la produzione di documenti in detta udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 321
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)