Sez. 3, Sentenza n. 26066 del 06/12/2006 (Rv. 594640 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento dinanzi al giudice di pace - Attività consentite nella prima udienza o nelle successive fissate ai sensi del 4° comma dell'art. 320 cod. proc. civ. - Relative preclusioni - Indisponibilità da parte del giudice - Conseguenze.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
L'art. 320, comma 3, cod. proc. civ., nel prevedere che nella prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni, producono i documenti e richiedono i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del giudice con il differimento della prima udienza ad altra; tuttavia, ove ne ravvisi la necessità, il giudice può rinviare per una sola volta ad una nuova udienza per consentire alle parti di produrre documenti o richiedere prove, sia a domanda di parte che di ufficio; oltre tale nuova udienza è preclusa alle parti la produzione di documenti, con la conseguenza che il giudice non può tenere conto dei documenti prodotti tardivamente e, ove ne tenda conto, la sentenza è viziata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 320 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 320 com. 4, Legge 21/11/1991 num. 374 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)