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Sez. L, Sentenza n. 2676 del 15/04/1986 (Rv. 445738 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - OGGETTO - QUALITÀ DI PENSIONATO RIVESTITA DAL CREDITORE MEDESIMO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445738-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - OGGETTO - QUALITÀ DI PENSIONATO RIVESTITA DAL CREDITORE MEDESIMO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

In tema di crediti pecuniari per prestazioni previdenziali (esclusi dalla rivalutazione automatica prevista dall'art. 429 cod. proc. civ.), la qualità di pensionato rivestita dal creditore non esclude che il medesimo, ai fini del conseguimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., debba provare di aver dovuto procurarsi la somma (non pagatagli) a condizioni particolarmente svantaggiose o mediante alienazione di beni, o che il danno allegato sia connesso ad investimenti particolari specificamente programmati e resi impossibili dallo inadempimento del debitore, restando ferma la necessità che ogni fattispecie sia valutata specificamente, tenendo conto delle concrete condizioni dei singoli creditori. (V 3377/85, mass n 441050; (V 4269/84, mass n 436195; (V 5555/81, mass n 416277; (V 3776/79, mass n 400219).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)