Sez. 3, Sentenza n. 4444 del 20/08/1985 (Rv. 441905 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - AZIONE DI SFRATTO - SANATORIA DELLA MORA - CONDIZIONI - VERSAMENTO INFERIORE ALL'AMMONTARE DOVUTO - IRRILEVANZA - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE DELL'APPLICABILITÀ DELLE CHIESTE MAGGIORAZIONI - EFFETTI - LIMITI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - AZIONE DI SFRATTO - SANATORIA DELLA MORA - CONDIZIONI - VERSAMENTO INFERIORE ALL'AMMONTARE DOVUTO - IRRILEVANZA - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE DELL'APPLICABILITÀ DELLE CHIESTE MAGGIORAZIONI - EFFETTI - LIMITI.*
Il conduttore di immobile urbano, convenuto con Azione di sfratto per morosità, può sanare la mora, secondo la previsione dell'art. 55 primo e secondo comma della legge 27 luglio 1978, n. 392, versando l'intero ammontare di quanto dovuto, per canone ed oneri accessori, fino alla prima udienza, ovvero entro il successivo termine che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice. Detta sanatoria, pertanto, non è ravvisabile in un versamento inferiore, che non tenga conto delle maggiorazioni del canone stabilite dalla citata legge, mentre resta in proposito irrilevante che il conduttore medesimo ponga in discussione l'applicabilità di quelle maggiorazioni, trattandosi di situazione che consente di sospendere il versamento della parte del canone in contestazione, ai sensi dell'art. 45 ultimo comma della suddetta legge, solo nel caso in cui penda controversia sulla Determinazione del canone stesso. (V 2580/85, mass n 440387; (V 5384/84, mass n 437092; (V 1777/83, mass n 426627).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)