Sez. 2, Sentenza n. 7487 del 04/06/2001 (Rv. 547196 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE | Poteri del giudice di merito - Portata - Rimborso forfettario delle spese generali dovuto dal cliente all'avvocato - Domanda - Necessità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, il giudice di merito non ha l'obbligo di motivare la liquidazione degli onorari nel rispetto dei minimi e dei massimi della tariffa professionale, né tenuto ad uniformarsi al parere del Consiglio dell'Ordine, vincolante solo in sede di emissione del decreto ingiuntivo, e non può attribuire d'ufficio il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 10 per cento sull'importo degli onorari e dei diritti, essendo il rimborso soggetto al principio della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 05/10/1994 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)