Sez. 1, Sentenza n. 4841 del 09/07/1999 Cc. (dep. 23/09/1999) Rv. 214495 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - IN GENERE | Ordinanza che applica una misura cautelare nei confronti di straniero che non conosca la lingua italiana - Traduzione - Necessità - Sussistenza - Conseguenze.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - IN GENERE
Dalla combinata lettura della sentenza della Corte cost. n.10 del 1993, con la quale è stato affermato che il diritto all'interprete di cui all'art.143 cod.proc.pen, comprende il diritto ala traduzione del decreto di citazione a giudizio in tutti i suoi elementi, e dell'art.292 dello stesso codice, il quale elenca una serie di elementi che l'ordinanza cautelare deve enunciare a pena di nullità, deriva che anche quest'ultimo provvedimento deve recare la traduzione in lingua nota al destinatario, ove emesso nei confronti di straniero che non conosca la lingua italiana. Anche l'ordinanza custodiale, infatti, al pari del decreto di citazione a giudizio, è un atto di fronte al quale l'indagato straniero che non comprenda la lingua italiana può essere pregiudicato nel suo diritto di partecipare al processo libero nella persona, in quanto, non comprendendo il relativo contenuto, non è posto in grado di valutare né quali siano gli indizi ritenuti a suo carico, né se sussistano o meno i presupposti per procedere alla impugnazione della ordinanza per nullità, a norma dell'art.292, comma 2, cod.proc.pen. (Nella specie, peraltro, la S.C., pur enunciando i suindicati principi ed annullando senza rinvio, in base ad essi, l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa del provvedimento applicativo di custodia cautelare di cui era stata eccepita la nullità per mancata traduzione nella lingua dell'indagato, ha poi affermato che detto annullamento non comportava la declaratoria di inefficacia della misura cautelare ma soltanto la restituzione degli atti al giudice che aveva emesso il provvedimento coercitivo perché provvedesse alla traduzione del medesimo ed alla successiva notificazione all'indagato, il quale sarebbe stato quindi da considerare nuovamente in termini per l'eventuale riproposizione della richiesta di riesame).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)