Sez. 1, Sentenza n. 3759 del 23/05/2000 Cc. (dep. 26/06/2000) Rv. 216284 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Emessa contro straniero che ignori la lingua italiana - Traduzione in lingua a lui nota - Necessità - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
L'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di uno straniero non deve essere notificata insieme con la sua traduzione, perché in tal caso la tutela dell'indagato che ignori la lingua italiana è assicurata, a norma dell'art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., dall'obbligo del direttore dell'istituto penitenziario di accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e di illustrargliene, ove occorra, i contenuti. (Fattispecie nella quale l'indagato era stato interrogato nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto alla presenza di un interprete, ricevendo piena e dettagliata cognizione della natura e dei motivi dell'accusa rivoltagli). (Conf. Sez. I, c.c. 23 maggio 2000 n. 3760, Hajdari, non massimata, V. Corte cost., 19 gennaio 1993 n. 10).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 94 com. 1 n. 2, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 94 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)