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Sez. 3, Sentenza n. 17438 del 06/04/2005 Cc. (dep. 09/05/2005) Rv. 231387 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - ordinanza del giudice - requisiti - IN GENERE | Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, all'esito di udienza di convalida, nei confronti di straniero - Traduzione in lingua a lui nota - Necessità - Omissione - Nullità relativa - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231387-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - ordinanza del giudice - requisiti - IN GENERE

In tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, l'omessa traduzione, nella lingua madre dell'indagato dell'ordinanza con la quale il G.i.p. dispone, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, la custodia cautelare in carcere non può essere ricompresa fra le nullità assolute di cui all'art. 179 cod. proc. pen., ma rientra fra quelle relative soggette alle disposizioni degli artt. 181, 182 e 183 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)