Sez. 6, Sentenza n. 2275 del 17/12/2002 Cc. (dep. 17/01/2003) Rv. 223487 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, all'esito di udienza di convalida, nei confronti di straniero alloglotta - Traduzione in lingua a lui nota - Necessità - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
In tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, l'omessa traduzione, nella lingua madre dell'indagato alloglotta, dell'ordinanza con la quale il g.i.p. dispone, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, la custodia cautelare in carcere non può essere ricompresa né fra le tassative cause di nullità previste dall'art. 292, comma ter, cod. proc. pen. né fra le nullità di ordine generale di cui all'art. 178 lett. c) in relazione all'art. 143 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)