Sez. 2, Sentenza n. 1059 del 31/03/1969 (Rv. 339549 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - CLAUSOLE DI STABILITA - IDONEITA A TRASFORMARE LA NATURA DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - CLAUSOLE DI STABILITA - IDONEITA A TRASFORMARE LA NATURA DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
Qualsiasi clausola inserita nella disciplina pattizia o regolamentare destinata a governare il rapporto di lavoro, con la quale venga comunque assicurato al dipendente la conservazione del posto di lavoro per una durata minima, anche mediante la prefissione di un limite di eta, con la conseguente limitazione temporanea alla normale facolta di recesso del datore di lavoro, non e idonea a trasformare la natura del contratto di lavoro, il quale resta a tempo indeterminato, comunque sia congegnata la clausola di stabilita o di durata minima garantita a favore del prestatore d'opera, il quale conserva intatta la sua liberta di recedere in ogni momento del rapporto dando regolare preavviso o corrispondendo la relativa indennita sostitutiva venendo la fattispecie negoziale a coincidere con il contratto di lavoro a termine solo limitatamente alle conseguenze relative al recesso ante tempus da parte del datore di lavoro. (V.440-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2097, Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)