Sez. 3 - , Sentenza n. 56100 del 09/11/2018 Ud. (dep. 13/12/2018) Rv. 274676 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Richiesta del beneficio della non menzione della condanna - Specifico motivo di appello - Omessa motivazione del giudice sul punto - Annullamento senza rinvio della sentenza e concessione del predetto beneficio da parte della Corte di cassazione - Ammissibilità - Fattispecie
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI
Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione, anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi alcun accertamento di fatto. (In motivazione la Corte ha ritenuto che, nella specie, gli elementi di fatto emergenti nei giudizi di merito non consentissero di provvedere alla concessione del beneficio in sede di legittimità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)