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Sez. 3, Sentenza n. 20264 del 03/04/2014 Ud. (dep. 15/05/2014) Rv. 259667 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna - Sentenza - Mancata motivazione - Ricorso per cassazione - Esito - Annullamento con rinvio - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259667-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI

Nel caso in cui l'imputato abbia invocato la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e il giudice non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione, deve essere annullata con rinvio, non potendo il predetto beneficio essere direttamente applicato dalla Corte di legittimità, poichè la questione involge valutazioni di merito anche laddove il giudicante abbia già concesso la sospensione condizionale della pena, avendo i due istituti scopi e fondamenti giuridici diversi. (Fattispecie relativa ad impugnazione di sentenza inappellabile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)