diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 661 del 05/02/1982 (Rv. 418424 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - OGGETTO - VENDITA DI COSE DETERMINATE O QUOTE IDEALI DELLE MEDESIME - DIRITTO DI PRELAZIONE O DI RISCATTO - ESERCIZIO - INAMMISSIBILITÀ - SUSSISTENZA DELLA PREDETTA IPOTESI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418424-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - OGGETTO - VENDITA DI COSE DETERMINATE O QUOTE IDEALI DELLE MEDESIME - DIRITTO DI PRELAZIONE O DI RISCATTO - ESERCIZIO - INAMMISSIBILITÀ - SUSSISTENZA DELLA PREDETTA IPOTESI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Oggetto del diritto di prelazione e di riscatto previsto dall'art. 732 cod. civ. è la quota ereditaria intesa come parte del patrimonio del defunto e cioè dell'universum jus, sicché il retratto successorio non è applicabile ove la vendita abbia per oggetto cose determinate o quote ideali delle medesime, quando cioè si ritenga, secondo una valutazione degli elementi concreti della fattispecie (quali la volontà delle parti, lo scopo perseguito, la consistenza del patrimonio ereditario ed il raffronto fra esso e l'entità delle cose vendute) che i contraenti non intesero sostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria e che lo oggetto del contratto fu considerato come cosa a sè stante e non come quota del patrimonio ereditario. L'indagine all'uopo compiuta dal giudice del merito, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, non è censurabile in Sede di legittimità, sempreché corretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici. (V 2423/78, mass n 391827; (V 2092/73, mass n 365267; (Conf 5458/79, mass n 402045; (Conf 1537/73, mass n 364323).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)