Sez. 5, Sentenza n. 5852 del 13/04/2012 (Rv. 621908 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Rettifica ed emenda da parte del contribuente per errori meramente formali in proprio danno - Ammissibilità - Anche oltre il termine previsto dall'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, introdotto dall'art. 2 del d.P.R. n. 435 del 2001 - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto, incidenti sull'obbligazione tributaria, ma di carattere meramente formale, è esercitabile anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ed anche oltre il termine previsto per l'integrazione della dichiarazione, (fissato in quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo dall'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, come introdotto dall'art. 2 del d.P.R. n. 435 del 2001), poiché questa scadenza opera, atteso il tenore letterale della disposizione, solo per il caso in cui si voglia mutare la base imponibile, ma non anche quando venga in rilievo un errore meramente formale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 CORTE COST., DPR 07/12/2001 num. 435 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)