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Sez. U, Sentenza n. 5896 del 12/06/1998 (Rv. 516434 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso alle Sezioni Unite - Motivi del ricorso - Art. 360 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1998-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516434-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

L'individuazione delle Sezioni Unite civili come giudice competente dell'impugnazione avverso le sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura implica il rinvio generalizzato alle norme che disciplinano il processo civile dinanzi alla Corte di Cassazione e, quindi, anche all'art. 360 cod. proc. civ. che indica i motivi di ricorso proponibili e, pur escludendo il riesame della motivazione in fatto del giudice disciplinare, consente un controllo sull'adeguatezza e sulla congruità della motivazione posta a fondamento della decisione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 216 art. 60, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)