Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 10/03/2005 (Rv. 580745 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Natura - Atto giuridico in senso stretto - Conseguenze - Intenzione ricognitiva - Necessità - Esclusione - Consapevolezza e volontarietà - Sufficienza - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. (Nella specie, relativa al diritto all'indennizzo assicurativo, era stata dichiarata la prescrizione benchè la compagnia assicuratrice, prima della maturazione del relativo termine, avesse dato corso alla perizia contrattuale, prevista per la liquidazione del danno, nominando il perito. La S. C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva omesso di valutare se detto comportamento contenesse gli estremi di un riconoscimento, sia pure implicito, del diritto dell'assicurato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)