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Sez. 4, Sentenza n. 42488 del 31/01/2013 Ud. (dep. 16/10/2013) Rv. 258285 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA - PRONUNCE SULL'AZIONE CIVILE | Estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado - Condanna resa sulla base di prova inutilizzabile - Obbligo del giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258285-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA - PRONUNCE SULL'AZIONE CIVILE

Il potere-dovere del giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili del reato estinto per prescrizione o per amnistia, previsto dall'art. 578 cod. proc. pen., presuppone una sentenza di condanna estesa alle statuizioni civili, emessa in primo grado, in assenza di cause estintive già maturate ed erroneamente non dichiarate, mentre nessun rilievo ha la circostanza che la condanna medesima sia fondata su una prova inutilizzabile, poiché questa evenienza comporta soltanto la possibilità (in assenza di altri elementi) di riformare la sentenza per mancanza di prove sufficienti a dimostrare la colpevolezza dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)