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Sez. 5, Sentenza n. 9381 del 20/01/2006 Ud. (dep. 17/03/2006) Rv. 233891 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Ingiuria indirizzata ad una bambina con l'espressione "vai via di qua, sporca negra" - Aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ex art. 3 D.L. n. 122 del 1993, conv. in L. n. 205 del 1993 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233891-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

Integra gli estremi dell'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art.3 D.L. n. 122 del 1993, conv. in legge n. 205 del 1993), l'espressione ingiuriosa "va via di qua, sporca negra", rivolta a persona di pelle scura, in quanto essa si rapporta nell'accezione corrente ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, né a tal riguardo, ha rilievo la mozione soggettiva dell'agente, considerato che l'accertamento sulla idoneità potenziale dell'azione a conseguire lo scopo discriminatorio deve essere parametrato, non già all'idoneità occasionale del fatto a conseguire ulteriore disvalore, ma al dato culturale che lo connota.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594, Decreto Legge 26/04/1993 num. 122 art. 3, Legge 25/06/1993 num. 205

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)