Sez. L, Sentenza n. 2839 del 18/03/1991 (Rv. 471303 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Rinunzia al ricorso - In genere | Mancato perfezionamento - Effetti - Inammissibilità della impugnazione per sopravvenuto difetto di interesse.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Rinunzia al ricorso - In genere
La rinuncia al ricorso, non perfezionata ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ. (in quanto non notificata alla controparte o all'avvocato della medesima), non determina l'estinzione del processo per cassazione, ma comporta l'inammissibilità del gravame per sopravvenuto difetto d'interesse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)