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Sez. L, Sentenza n. 2839 del 18/03/1991 (Rv. 471303 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Rinunzia al ricorso - In genere | Mancato perfezionamento - Effetti - Inammissibilità della impugnazione per sopravvenuto difetto di interesse.
Stato
decisa il 1991-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471303-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Rinunzia al ricorso - In genere

La rinuncia al ricorso, non perfezionata ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ. (in quanto non notificata alla controparte o all'avvocato della medesima), non determina l'estinzione del processo per cassazione, ma comporta l'inammissibilità del gravame per sopravvenuto difetto d'interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)