Sez. L, Sentenza n. 20092 del 18/09/2006 (Rv. 592387 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Revisione per errore - Regime decadenziale ex art. 9 del d.lgs. n. 38 del 2000 - Applicabilità - Dall'entrata in vigore del decreto - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, il regime decadenziale che caratterizza la disciplina della revisione per errore delle rendite, introdotta dall'art. 9 del d.lgs. n.38 del 2000, si applica dalla data di entrata in vigore di tale decreto, atteso che la disposizione del primo periodo dell'art. 53, comma 5 della legge n. 88 del 1989, che non poneva limiti temporali al potere di rettifica dell'istituto è stata abrogata dal comma 4 del citato art. 9 del d.lgs. n.38, dalla propria entrata in vigore, e l'abrogazione da tale data collima con la successiva statuizione della Corte costituzionale n.191 del 2005.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 9 com. 4 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 53 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)