Sez. L, Sentenza n. 6323 del 26/10/1983 (Rv. 431072 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - FUNZIONE - FONTE OGGETTIVA DI PROVA - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - FUNZIONE - FONTE OGGETTIVA DI PROVA - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*
La consulenza tecnica, se è generalmente disposta per fornire al giudice la valutazione di fatti già acquisiti, può tuttavia costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili con ricorso a determinate cognizioni tecniche. (Conf 1411/78, mass n 390788).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)