Sez. 2, Sentenza n. 1881 del 19/03/1984 (Rv. 433952 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - FUNZIONE - FONTE OGGETTIVA DI PROVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - FUNZIONE - FONTE OGGETTIVA DI PROVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
La consulenza tecnica, se è generalmente disposta per fornire al giudice la valutazione di fatti già probatoriamente acquisiti, può tuttavia costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche. (Conf 6323/83, mass 431072; (Conf 1411/78, mass n 390788).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)