Sez. U, Sentenza n. 8593 del 29/08/1998 (Rv. 518472 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Domanda tendente alla risoluzione della convenzione tra il Comune e un privato aggiudicatario della concessione per la realizzazione di opere di edilizia residenziale pubblica - Fondata sul ritardo da parte del Comune nel rilascio della necessaria concessione edilizia - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento normativo - Art. 11 legge n. 241 del 1990 - Applicabilità a controversie nascenti da accordi conclusi anteriormente alla sua entrata in vigore - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La domanda con la quale il privato, titolare della concessione per la progettazione e realizzazione di opere di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge n. 167 del 1962, chieda la risoluzione della relativa convenzione e il risarcimento dei danni nei confronti del Comune a causa del ritardo di quest'ultimo nel rilascio della concessione edilizia necessaria per la realizzazione delle opere oggetto della convenzione introduce una controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza dell'art. 11 comma quinto legge n. 241 del 1990 che riserva alla giurisdizione esclusiva di tale giudice le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi in base ai quali venga individuato il contenuto di un provvedimento che la pubblica amministrazione deve emettere a conclusione di un procedimento preordinato all'esercizio di una pubblica funzione amministrativa, norma da ritenersi applicabile anche alle controversie nascenti da accordi conclusi anteriormente alla sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Legge 10/01/1977 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)