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Sez. 2, Sentenza n. 12409 del 11/10/2001 (Rv. 549588 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Contestazione dei presupposti del diritto del patrono e dell'effettività delle prestazioni - Applicazione del rito camerale - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549588-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

In tema di onorari del difensore la disposizione dell'art. 30 della legge n. 794 del 1942, la quale prevede in caso di opposizione proposta, a norma dell'art. 645 cod. proc. civ., contro il decreto ingiuntivo riguardante le suddette spettanze, il rito camerale e la decisione con ordinanza non impugnabile (perciò ricorribile solo in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.), deve considerarsi di diritto singolare per la non appellabilità del provvedimento terminale e per l'eccezionale deroga al principio del doppio grado, perciò applicabile solo fino a quando l'oggetto della controversia rimanga limitato alla determinazione della misura del compenso spettante al legale. Pertanto, nel caso in cui l'opponente abbia introdotto, ampliando il "thema decidendum" domande o eccezioni riconvenzionali oppure abbia contestato i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso o l'effettiva esecuzione delle prestazioni, il giudizio di opposizione non può procedere con il suddetto rito semplificato con la conseguenza che, qualora il giudice ritenga egualmente di pronunciarsi su alcuna di dette questioni, il provvedimento finale, comunque denominato, costituisce una sentenza impugnabile con i normali mezzi.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)