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Sez. 1, Sentenza n. 4903 del 02/06/1988 Ud. (dep. 07/04/1989) Rv. 180965 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RISCONTRO INTRINSECO ED ESTRINSECO DELLA ATTENDIBILITÀ - NECESSITÀ - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1988-06-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180965-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RISCONTRO INTRINSECO ED ESTRINSECO DELLA ATTENDIBILITÀ - NECESSITÀ - CONTENUTO.*

La chiamata di correo costituisce legittima fonte di prova della responsabilità del chiamato, purché la sua attendibilità (o veridicità nella chiamata "de relato") sia sottoposta ad un rigoroso controllo, adeguato alla sua natura e nel rispetto di due condizioni fondamentali: la valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca. La prima, va operata sulla base della credibilità del chiamante, desunta: dal disinteresse, in relazione ai rapporti del chiamante con il chiamato ed ad ogni altro elemento utile ai fini di tale indagine; dalla coerenza, ossia dalla Mancanza di contraddizioni nella narrazione dei fatti, dalla assenza di contrasti con le altre risultanze processuali che ne inficiano la Rilevanza e l'efficacia sul piano probatorio. Gli elementi processuali estrinseci alla chiamata di correo, nel loro aspetto fondamentale di dato di verifica dell'attendibilità, possono assumere qualsiasi contenuto purché sia certo, e indipendente dalla chiamata e non già soltanto opinabile o congetturale (non essendo possibile, sul piano logico, attribuire efficacia verificatrice ad un quid, che debba a sua volta, essere verificato) e, ancorché rimesso alla libera valutazione del giudice, deve avere un valore logico capace di esercitare la funzione di verifica ab extrinseco della attendibilità della chiamata. (V mass n 179872; (Conf mass n 179308).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)