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Sez. 1, Sentenza n. 9612 del 21/12/1987 Ud. (dep. 01/10/1988) Rv. 179308 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - CHIAMATA DI CORREO - VALUTAZIONE - ESTREMI - ATTENDIBILITÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA - INTEGRAZIONE AI FINI DEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179308-01

PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - CHIAMATA DI CORREO - VALUTAZIONE - ESTREMI - ATTENDIBILITÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA - INTEGRAZIONE AI FINI DEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*

Il principio del libero convincimento consente al giudice di prestare fede alla confessione dell'imputato e alla chiamata di correo ove esse sottoposte al vaglio critico, in relazione alla loro intrinseca attendibilità risultino verosimili, dettagliate, conformi nella loro reiterazione, disinteressate, non originate da una causa particolare e contingente, nonché in relazione alla loro attendibilità estrinseca abbiano trovato riscontro in altri convergenti elementi certi acquisiti al processo e non risultino decisamente contrastate da altre risultanze processuali di segno opposto, in modo che dall'integrazione della confessione e dalla chiamata di correo con gli elementi probatori di riscontro il giudice possa pervenire al logico e definitivo convincimento della responsabilità dell'imputato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)