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Sez. 1, Sentenza n. 16005 del 02/10/1989 Ud. (dep. 17/11/1989) Rv. 182555 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - UTILIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182555-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - UTILIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*

La chiamata di correo - definita come l'indicazione da parte dell'imputato dello stesso reato o di un reato connesso, di un'altra persona come corresponsabile o responsabile del reato a lui ascritto o di un reato connesso - costituisce un mezzo di prova, recepibile nel processo penale e normativamente riconducibile al potere-dovere del giudice di accertare la verità materiale ed al correlativo principio del libero convincimento del giudice, che, secondo quanto risulta dagli artt. 348, 348 bis, 402, 448 cod. proc. pen., il giudice può e deve valutare nel procedimento ricostruttivo del fatto, a condizione che le proposizioni accusatorie, che ne costituiscono l'essenza, siano controllabili e controllate e se ne accerti l'attendibilità soggettiva ed oggettiva. (V mass n 180965; (V mass n 180477, e massime ivi citate; (V mass n 179872; (V mass n 179308; (V mass n 178349, ed ivi citate; (V mass n 176506, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 348 bis, Cod. Proc. Pen. art. 402, Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 450 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)