Sez. 2, Sentenza n. 33576 del 14/07/2016 Cc. (dep. 01/08/2016) Rv. 267500 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca e sostituzione - Inammissibilità dell'istanza a norma dell'art. 299, comma terzo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 D.L. n. 93 del 2013 - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Operatività sul punto del principio devolutivo - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
L'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare personale applicata nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, prevista dall'art. 299, comma terzo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, quale conseguenza della mancata notifica della richiesta medesima - a cura della parte richiedente - alla persona offesa, è deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo cautelare. (Nella motivazione la Corte ha altresì precisato che, in sede di appello cautelare, il controllo officioso del giudice prescinde totalmente dal principio devolutivo, fissato in via generale dall'art. 597 cod. proc. pen., in quanto attiene alla legittimità del provvedimento impugnato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Direttive del Consiglio CEE 25/10/2012 num. 29, Decreto Legge 14/08/2013 num. 93 CORTE COST., Legge 15/10/2013 num. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)