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Sez. L, Sentenza n. 465 del 20/01/1979 (Rv. 396586 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO O DI REINTEGRAZIONE SPECIFICA EX ART 13 DELLA LEGGE N 1338 DEL 1962 - AMMISSIBILITA NEL CORSO DEL RAPPORTO - PERDITA DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - AZIONE RISARCITORIA EX ART 2116 COD CIV - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396586-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO O DI REINTEGRAZIONE SPECIFICA EX ART 13 DELLA LEGGE N 1338 DEL 1962 - AMMISSIBILITA NEL CORSO DEL RAPPORTO - PERDITA DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - AZIONE RISARCITORIA EX ART 2116 COD CIV - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

In caso di omissione contributiva, il lavoratore puo chiedere, nel corso del rapporto, la tutela delle sue aspettative alle prestazioni assicurative, in se considerate, come beni suscettibili di lesione, anche prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi a tal fine della domanda di condanna generica al risarcimento del danno o di quella diretta alla reintegrazione specifica a norma dell'art 13 della legge 12 agosto 1962 n 1338. Qualora l'omissione abbia determinato la perdita di dette prestazioni, il lavoratore puo proporre l'Azione risarcitoria ex art 2116 cod civ che sorge nel momento in cui, verificatosi l'evento coperto da Assicurazione, l'istituto assicurativo abbia, con provvedimento definitivo, rifiutato di corrispondere le prestazioni assicurative e che si sostanzia nel diritto di ottenere l'equivalente di tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali, che sarebbero spettate in ipotesi di regolare contribuzione, senza possibilita di distinguere fra prestazioni per le quali sia intervenuta la prescrizione dell'Obbligo contributivo del datore di lavoro e prestazioni per le quali detta prescrizione non si sia verificata. (V 725/76, mass nn 379375 e 379376; (Conf 4115/75, mass n 378435).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)