Sez. 5, Sentenza n. 21146 del 07/02/2019 Cc. (dep. 15/05/2019) Rv. 275347 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI | Valutazione espressa dal giudice in un procedimento collegato, afferente lo stesso imputato, ma una diversa regiudicanda – Indebita manifestazione del proprio convincimento - Richiesta di ricusazione – Esclusione – Causa d’incompatibilità – Esclusione – Ragioni.
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI
La valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; né essa dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante ex art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico, alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)