Sez. 3, Sentenza n. 4242 del 19/07/1982 (Rv. 422215 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - MODIFICAZIONE SOGGETTIVA DEGLI EFFETTI DEL NEGOZIO DI ALIENAZIONE DEL FONDO - CONFIGURABILITÀ - CONTESTAZIONI DEL RETRATTATO - GIUDIZIO RELATIVO - PARTECIPAZIONE DELL'ALIENANTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - MODIFICAZIONE SOGGETTIVA DEGLI EFFETTI DEL NEGOZIO DI ALIENAZIONE DEL FONDO - CONFIGURABILITÀ - CONTESTAZIONI DEL RETRATTATO - GIUDIZIO RELATIVO - PARTECIPAZIONE DELL'ALIENANTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il riscatto previsto dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 a favore del coltivatore diretto che non sia stato messo in grado di esercitare il diritto di prelazione si concreta nel potere del retraente di determinare una modificazione subiettiva degli effetti traslativi del negozio di alienazione del fondo, che gli consente di sostituirsi all'acquirente e di acquistare, in luogo di lui, direttamente dall'alienante, lo stesso fondo per effetto dell'unico atto di alienazione; pertanto, di fronte alle contestazioni del retrattato, il relativo giudizio tende ad accertare con forza di giudicato l'avvenuta modificazione e, concludendosi con una sentenza di mero accertamento, può essere promosso nei confronti del retrattato, senza la necessaria partecipazione dell'alienante. (Conf 1028/81, mass n 411561; (Conf 4933/78, mass n 394652).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)