Sez. 3, Sentenza n. 1028 del 19/02/1981 (Rv. 411561 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - NATURA - ESERCIZIO - EFFETTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELL'ALIENANTE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - NATURA - ESERCIZIO - EFFETTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELL'ALIENANTE - ESCLUSIONE.*
Il riscatto previsto dall'art 8 della legge 590 del 1965 a favore dell'affittuario coltivatore diretto, che non sia stato messo in grado di esercitare il diritto di prelazione, si concreta nel potere del retraente di determinare una modificazione subiettiva degli effetti traslativi del negozio di alienazione del fondo, che gli consente di sostituirsi all'acquirente e di acquistare, in luogo di lui, direttamente dal concedente-alienante, lo stesso fondo per effetto dell'unico atto di alienazione. Il relativo giudizio tende, percio, di fronte alle contestazioni del retrattato, ad accertare con forza di giudicato l'avvenuta modificazione e, concludendosi con una sentenza di mero accertamento, puo essere promosso nei soli confronti del retrattato, senza la necessaria partecipazione dell'alienante. (Conf 4933/78, mass n 394652).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)