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Sez. 1, Sentenza n. 860 del 01/02/1983 (Rv. 425619 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - EMITTENTE TELEVISIVA PRIVATA - INTERFERENZE CAUSATE DA SEGNALI DIFFUSI DA ALTRA EMITTENTE - PROCEDIMENTO D'URGENZA PER FAR CESSARE TALI INTERFERENZE - GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425619-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - EMITTENTE TELEVISIVA PRIVATA - INTERFERENZE CAUSATE DA SEGNALI DIFFUSI DA ALTRA EMITTENTE - PROCEDIMENTO D'URGENZA PER FAR CESSARE TALI INTERFERENZE - GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO - INDIVIDUAZIONE.*

Ai fini della Determinazione della Competenza territoriale ad emettere i provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. richiesti ante causam, occorre avere riguardo al luogo in cui si svolge o sta per svolgersi l'attività potenzialmente pregiudizievole sulla quale deve incidere direttamente il provvedimento richiesto, a prescindere dal luogo di realizzazione del probabile effetto dannoso conseguente alla stessa attività. Pertanto, qualora il proprietario di una stazione televisiva chieda un provvedimento di urgenza per l'eliminazione della turbativa alle proprie trasmissioni provocata dai segnali diffusi dall'emittente televisiva di una società, giudice competente è quello del luogo ove trovasi questa ultima emittente, in cui la stessa ha i propri studi e gli impianti originari di emissione, dove, cioè, i programmi vengono elaborati e, quindi, irradiati nelle varie zone, mentre non può assumere rilievo il luogo in cui sono installati i ripetitori necessari per la più ampia diffusione dei programmi stessi, né quello ove si producono gli effetti dannosi o vengono effettuate le riprese, né quello di residenza del soggetto che agisce per la tutela del diritto, né quello della Sede legale della società convenuta (ove la sua emittente risulti ubicata altrove). (V 2111/82, mass n 419987; (Conf 2975/82, mass n 420883; (Conf 1755/82, mass n 419601).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)