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Sez. L, Sentenza n. 960 del 24/02/1978 (Rv. 390296 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - SERVIZIO PRESTATO NEL SETTIMO GIORNO - DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390296-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - SERVIZIO PRESTATO NEL SETTIMO GIORNO - DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA.*

Gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in regime di concessione non hanno diritto ad alcuna maggiorazione di retribuzione per il servizio prestato nel settimo giorno, ne a titolo di lavoro festivo e neppure a titolo di lavoro straordinario, in quanto godono del riposo settimanale differito in base ad una legittima regolamentazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)