Sez. 1, Sentenza n. 13001 del 17/06/2005 (Rv. 582348 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Espropriazione congiunta di fabbricato e terreno edificabile - Valutazione per l'edificio comprensivo di area di sedime - Destinazione alla demolizione - Irrilevanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Il principio per cui, agli effetti dell'indennità di espropriazione o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa, il valore dei fabbricati deve essere considerato in aggiunta al valore del suolo, effettuandosi la liquidazione con riferimento al valore di mercato per l'edificio (comprensivo di area di sedime, che da esso non è scindibile nè autonomamente apprezzabile), senza che rilevi il fatto che il fabbricato sia destinato dall'espropriante alla demolizione, non trova applicazione quante volte il fabbricato risulti privo di autonomia funzionale o abbia scarsa consistenza economica rispetto al suolo, oppure sia in condizioni talmente fatiscenti da consigliarne la demolizione con riedificazione (nella specie si è ritenuta esente da censure la sentenza di merito che, in considerazione della precarietà di alcuni ruderi, aveva liquidato il danno da occupazione appropriativa in riferimento al solo valore edificabile dell'area di sedime).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 reiterazione 0003 65 CORTE COST., Legge 08/06/2001 num. 327 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)