Sez. 6 - , Sentenza n. 27601 del 22/03/2019 Cc. (dep. 20/06/2019) Rv. 276077 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Richiesta di revoca, modifica o sostituzione di misura cautelare – Obbligo dell’avviso alla persona offesa ex art. 299, comma 2-bis, cod. proc. pen. – Nozione di delitti commessi con violenza alla persona – Violenza morale o psicologica – Necessaria preesistenza di rapporti personali – Esclusione – Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
In tema di revoca, sostituzione o modifica di misure cautelari, la nozione di "delitti commessi con violenza alla persona" di cui all'art. 299, comma 2-bis, cod. proc. pen., per i quali sussiste l'obbligo di notifica della relativa istanza al difensore della persona offesa o a quest'ultima, include tutti quei delitti, consumati o tentati, che si sono manifestati in concreto con atti di violenza fisica, ovvero morale o psicologica, in danno della vittima del reato. (Fattispecie relativa ai delitti di usura ed estorsione, posti in essere con violenza morale e con l'aggravante dell'uso del metodo mafioso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)